ll sistema informativo tedesco (scheda n. 1) si avvale di tre principali Servizi:
- BND (Bundesnachrichtendienst - Servizio Federale di Informazione);
- B.F.V. (Bundesamt fuer Verfassungsschutz - Ufficio Federale per la tutela della Costituzione);
- M.A.D. (Militaerischer Abschirmdienst - Servizio di controspionaggio Militare).
Il Servizio informativo BND - Servizio Federale di Informazione (scheda n. 2) risulta composto sia da personale civile che militare con inquadramento e stato giuridico diversi.
Il personale può essere impiegato temporaneamente o permanentemente.
La struttura interna del BND è stata recentemente organizzata in modo da tener conto della nuove priorità operative individuate a livello politico, quali:
- la non proliferazione (diffusione di armamenti),
- traffico di stupefacenti,
- riciclaggio e falsificazione di denaro,
- terrorismo,
- fondamentalismo islamico,
- eventuale impiego delle forze armate tedesche all'estero.
Per ciò che riguarda la criminalità organizzata e le misure di contrasto ad essa connesse, il Servizio può svolgere attività informativa solo quando siano minacciate apertamente la sicurezza e le relazioni esterne.
Al Servizio compete il controllo strategico che, come avviene in altri Paesi, viene sviluppato anche attraverso il globale controllo del sistema di telecomunicazioni.
Il Servizio dispone di una Scuola di Addestramento.
Specifiche funzioni di controspionaggio vengono svolte dal M.A.D. - Servizio di Controspionaggio Militare (scheda n. 3).
Il Servizio interno B.F.V. - Ufficio Federale per la Tutela della Costituzione (scheda n. 4) riveste rilievo costituzionale. In relazione alla connotazione federale dello Stato, esso è decentrato in uffici ubicati nei vari Laender che sono completamente autonomi gli uni dagli altri, hanno compiti identici e non possono ricevere ordini dall'istanza centrale che ha solo poteri di coordinamento e di gestione della banca dati comune.
La legge e poi lo statuto interno del Servizio disciplinano l'uso dei mezzi d'intelligence.
Al Servizio interno competono anche compiti di controspionaggio in territorio federale, nonché indagini sotto copertura.
Come già riferito è consentito l'uso dell'agente provocatore i cui limiti di attività sono discussi ma che certamente non può partecipare alla commissione di reati contro le persone.
Gli agenti del Servizio, nello svolgimento delle loro mansioni, non agiscono di concerto e in collaborazione con la Polizia, pur mantenendo con essa buoni rapporti.
Il Servizio sviluppa una politica di apertura nei confronti dell'opinione pubblica attraverso specifiche pubblicazioni sulla propria organizzazione ed attività e elabora in tal senso anche un rapporto annuale, ampiamente diffuso.
Il bilancio dei Servizi è indipendente e segreto e sottoposto al controllo di una sottocommissione del Parlamento.
Per ciò che concerne il profilo legale, negli ultimi anni si è reso necessario l'intervento nella produzione normativa per disciplinare aspetti di attività dei Servizi.
Così è stato fatto nella più recente legge (20 dicembre 1990) che si è anche occupata di disciplinare le attività non convenzionali.
L'ordinamento tedesco consente inoltre l'uso dell'agente provocatore sia per i Servizi di informazione che per la Polizia, ma rimane un problema aperto lo stabilire quale sia il limite che la provocazione incontra per non essere punibile.
Specificamente per le intercettazioni telefoniche o postali (non è prevista la forma dell'intercettazione ambientale) i Servizi devono rivolgere al Ministro una richiesta motivata nel dettaglio, illustrando il caso specifico.
Deve comunque trattarsi di questioni importanti e delicate, quali ipotesi di attentato alla Costituzione, di associazione terroristica e di altri reati tassativamente indicati nella legge.
Sovrintende al controllo parlamentare su questa attività dei Servizi, una Commissione definita G10, composta dal Presidente (che deve essere uno stimato giurista), e da 2 membri scelti dal Parlamento ma non di estrazione parlamentare, che si avvale di una dettagliata procedura autorizzatoria (scheda n. 5).
La Commissione risiede in Parlamento e si riunisce una volta al mese.
Nei casi urgenti il Ministro dell'Interno può decidere che le modalità richieste per una operazione possano essere adottate prima che si riunisca la Commissione, che deve comunque essere informata e, nel caso si pronunci negativamente, ha il potere di sospendere il provvedimento adottato. Ogni autorizzazione dura tre mesi alla scadenza dei quali, in caso di necessità, l'intera procedura deve essere rinnovata.
In media ogni anno la Commissione esamina circa cento richieste. Le informazioni acquisite attraverso questa procedura possono essere utilizzate come prove processuali solo nel caso che ne venga rivelata la fonte.
Il sistema di controllo sui Servizi è assai articolato.
I controlli previsti sono i seguenti (scheda n. 6):
- amministrativo, da parte del Sottosegretario presso la Cancelleria Federale, con le funzioni di coordinamento dei Servizi;
- parlamentare, da parte della Commissione di controllo Parlamentare e della sottocommissione di controllo sul budget dei Servizi, e della Commissione e Comitato G10;
- sui dati e la privacy, da parte dell'Incaricato federale per la Tutela dei Dati.